Contratto e Termini d’Uso tra Simsol di Stefano Benvenuti e L’AZIENDA CLIENTE
PREMESSO che L’azienda cliente richiede l’utilizzo del software inteso come servizio, di Simsol di Stefano Benvenuti (di seguito Simsol), aderendo alle policy e alle normative della controparte; PREMESSO che L’azienda cliente ha presentato una richiesta a Simsol per quanto riguarda la fornitura del servizio chiamato Gift Card e/o Simple Card e/o Autoloyalty (di seguito servizi Loyalty) commercializzato da Simsol nella modalità chiamata Service as a Software (SAAS); CONSIDERATO che, Simsol ha esperienza e competenza nel settore della fornitura del dei servizi di Loyalty in modalità SAAS; CONSIDERATO che, sulla base della conoscenza superiore ed esperienza in materia di tali servizi, L’azienda cliente ha scelto di gestire e usare i servizi di Simsol SAAS; CONSIDERATO che, Simsol ha accettato di fornire i servizi di Loyalty SAAS a L’azienda cliente, tutti i termini e le condizioni stabilite nel presente documento.
In considerazione dei patti reciproci e le rappresentanze di cui al presente accordo le parti concordano così come segue:
1. Strumenti e Uso
1.2 I Servizi on-line, sono basati su applicazioni web e sulla piattaforma fornita da Simsol. Comprendono tecnologie basate su elementi di codice e codici API (Application Programmin Interface), sono altresì escluse dalla definizione di servizio le applicazioni di terze parti.
1.3 Applicazioni di terze parti: sono basate su applicazioni web e software. Prodotti che vengono concessi in licenza da terzi per Simsol, per interagire con i Servizi on-line, incluso ma non limitato ai servizi quali “Sms” e “Mail Chimp” nonché ulteriori servizi che potranno essere aggiunti in interconnessione ai servizi di Loyalty.
1.4 Applicazioni Simsol: sono tutte le applicazioni e i servizi dedicati alla gestione e utilizzo percreare e gestire programmi di fidelity, nonché il valore dei programmi contenuti.
1.5 Software: il codice originale, codice sorgente e separatamente: i modelli, la logica, il database, nonché la relativa documentazione e le interfacce varie commercializzate da Simsol che costituiscono l’applicazione stessa.
1.6 Sito web: il sito web o siti web gestiti da o per conto della L’azienda cliente ai fini della commercializzazione dei propri servizi
1.7 Utilizzo: la consultazione o l’utilizzo dei servizi di Loyalty (SAAS).
2. I Servizi
2.2 Scopo: Il presente Accordo stabilisce i termini e le condizioni in cui si accetta la collaborazione commerciale di Simsol per l’uso dei servizi di Loyalty e per fornire tutti gli altri servizi, quali: import/export dati,monitoraggio, supporto, recupero, gestione del cambiamento tecnologico, aggiornamenti e backup, e formazione necessaria per uso produttivo da parte di L’azienda cliente di tale software, compreso ma non limitato , “clienttoolbox.com”, nonché per la creazione di marchi in white label sull’applicazione dei servizi di Loyalty.
2.3 Utenti autorizzati: L’azienda cliente e i suoi dipendenti, agenti, appaltatori o fornitori di servizi che hanno necessità di utilizzare il Servizio hanno il diritto di operare e di utilizzare lo stesso sistema. In qualità di parte del Servizio, Simsol è responsabile di ogni identificazione utente e della password gestione del cambiamento.
2.4 Controllo dei Servizi: Il metodo e mezzi per fornire l’applicazione dei servizi di Loyalty è posto sotto il controllo esclusivo, la gestione e la vigilanza di Simsol, prendendo in debita considerazione le richieste di L’azienda cliente. Simsol può propagare la modifica o versioni rivedute dei Servizi on-line di volta in volta.
2.5 Backup dei dati di L’azienda cliente: Simsol deve conservare una copia di backup dei dati del Cliente in un sito off-site giornalmente. I dati sono mantenuti on-line per 30 giorni e successivamente archiviati mensilmente, mantenendo lasicurezza e la riservatezza dei dati dei clienti.
2.6 Subappaltatori: Simsol ha il diritto di subappaltare parte dell’applicazione dei servizi di Loyalty. Tale diritto non dispensa Simsol dai suoi doveri o obblighi ai sensi del presente accordo.
2.7 Canone Mensile: I servizi di Loyalty sono usati a fronte del pagamento di un canone mensile che varia in funzione del numero di iscritti e del numero di utenti autorizzati all’accesso dei servizi di Loyalty stessi.
3. Cessazione di assistenza Servizi e Supporto
3.2 A condizione che il presente accordo non sia dismesso da Simsol la stessa provvederà a supportare L’azienda cliente o il suo delegato con gli stessi costi e benefici contrattuali, e potrà essere richiesta l’assistenza al fine di effettuare la transizione dei Servizi applicabili, in tutto o in parte, verso il successore.
4. Supporto.
4.2 Simsol si impegna a fornire servizi di supporto a L’azienda cliente senza alcun costo aggiuntivo, sotto forma di helpdesk (compreso l’accesso alla conoscenza alla configurazione e all’utilizzazione degli elementi che compongono il servizio dei servizi di Loyalty), correzioni di bug e patch delle applicazioni, allorché ce ne fossero.
4.3 Il supporto può essere fornito direttamente attraverso i canali di accesso standard quali telefono, email e chat, e indirettamente tramite Internet attraverso il sito web Simsol, (simsol.it, www.simplecard.it) knowledge, wiki, forum di discussione, blog, servizi e documentazione. L’azienda cliente fornisce sostegno alle propria forza vendita in relazione al funzionamento e il loro uso dell’applicazione dei servizi di Loyalty (incluso, se Simsol lo richiede, la pubblicazione sul sito Internet di L’azienda cliente di una “Frequently Asked Question” preparata da Simsol);
4.4 Ore di funzionamento. Simsol accetta di rispondere a qualsiasi richiesta di supporto entro ventiquattro (24) ore,o entro quarantotto (48) ore se la richiesta è pervenuta dopo 15.00 (ora locale EST Usa) diqualsiasi venerdì o il giorno prima di unaFesta nazionale, a meno che la richiesta è a fronte di disservizi non programmati e non resi disponibili.
4.5 Tali richieste o comunicazioni saranno affrontati immediatamente in modo tempestivo con tutti gli sforzi commercialmente ragionevoli per ripristinare i Servizi on-line, e quando è possibile, entro due (2) ore sarà contattato il supporto, a condizione che tutte le informazioni necessarie siano fornite al momento del contatto iniziale.
4.6 Livelli di Servizio. Simsol effettuerà tutti i tentativi commercialmente ragionevoli per rendere disponibile il Servizio 24 ore su giorno, 7 giorni la settimana, fatta eccezione per: (a) i tempi di inattività programmati per il servizio di manutenzione (di cui Simsol darà notifica con almeno quarantotto (48) ore di preavviso verso L’azienda cliente tramite” Toolbox”) o posta elettronica, e che Simsol predisporrà in calendario nella misura del possibile nel corso delfine settimana dalle ore (EST Usa) 18:00 di Venerdì alle 15:00 di Lunedi oppure (b) eventuali indisponibilità causati da circostanze al di là di ragionevole controllo Simsol, compreso senza limitazione, o al fornitore di servizi Internet errori o ritardi.
5. Limitazioni di Responsabilità e Manleva.
5.2 In nessun caso Simsol sarà ritenuta responsabile del malfunzionamento dei servizi internet derivante da responsabilità delle linee telefoniche, elettriche e di reti mondiali e nazionali, quali guasti, sovraccarichi, interruzioni od altro caso non imputabile alla Simsol.
5.3 Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto alla Simsol per danni diretti e/o indiretti causati dall’utilizzazione o mancato funzionamento del servizio. Potrà essere richiesto solo il rimborso del prezzo pagato per l’eventuale periodo in cui non si è potuto usufruire del servizio.
5.4L’azienda cliente dichiara di manlevare nel modo più ampio per se e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo Simsol da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi , ecc. nell’eventualità di un illecito utilizzo dei servizi di Loyalty.
6. Forza Maggiore, eventi catastrofici e caso fortuito
6.2 Simsol non è responsabile per guasti imputabili a cause fortuite, quali per esempio incendio, esplosione, terremoto, eruzioni vulcaniche, frane, cicloni, tempeste, inondazioni, uragani, guerre, insurrezioni, atti vandalici, furto e danneggiamento del software, scioperi e qualsiasi altra causa imprevedibile ed eccezionale che impedisca di fornire il servizio concordato.
7. Obbligo di riservatezza e Privacy
7.2 Ciascuna parte si adopererà per assistere l’altra parte ad identificare e prevenire qualsiasi uso non autorizzato o la divulgazione di qualsiasi informazione riservata. Senza limitazioni ciascuna parte informerà immediatamente l’altra parte dell’eventualità che una parte venga a conoscenza o abbia motivo di ritenere che una persona non autorizzata ha avuto accesso ad informazioni riservate.
7.3Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza in relazione al presente Accordo e si obbligano altresì a portare a conoscenza del proprio personale il presente impegno e farlo rispettare anche ai sensi dell’art. 1381 cod. civ.. I dipendenti e/o collaboratori della Simsol che tratteranno i dati personali forniti da L’azienda cliente sono stati formalmente nominati Responsabili o Incaricati del Trattamento dalla Società ed hanno ricevuto istruzioni scritte su come effettuare i trattamenti nel rispetto del Testo Unico sulla Privacy (Decreto Legislativo 196/2003). Le Parti tratteranno i rispettivi dati in conformità al Decreto Legislativo 196/2003 e per la sola esecuzione del Contratto e degli obblighi di legge connessi. I dati del Cliente non verranno diffusi né comunicati a terzi. L’azienda cliente si impegna ad adeguare i contenuti e/o le pagine web connessi ai Servizi di Loyalty agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 196/2003 e, tra gli altri, agli obblighi di informativa ed eventuale consenso verso gli interessati e agli obblighi di sicurezza nel trattamento.
8.Durata Contratto
8.2Il presente contratto ha durata di un mese (30 giorni) e potrà essere disdetto, in qualunque momento, dalle parti con 5 giorni di preavviso da darsi mediante raccomandata A.R. o Email indirizzata a info@simsol.it Qualora non pervenga disdetta, si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo. In caso di mancato pagamento i servizi di Loyalty verranno inizialmente sospeso e l’Azienda cliente avrà 15 giorni di tempo per ripristinare l’abbonamento per il pagamento automatico. Se entro quella data il pagamento non avrà luogo, l’account dell’Azienda Cliente verrà eliminato e i dati generati dall’uso dei servizi di Loyalty saranno inviati tramite email all’indirizzo di posta elettronica dell’Azienda Cliente.
9.Garanzia Soddisfatti o Rimborsati
9.2 Tutte le Nuove Aziende Clienti che acquistino il servizio Simple Card possono usufruire della Garanzia Soddisfatti o Rimborsati. Pertanto in qualsiasi momento nei 3 Mesi successivi dall’acquisto (90 giorni), se per qualsiasi ragione decidano di non essere soddisfatti del servizi di Loyalty o di non volere mantenere o usare più Simple Card stesso, possono richiedere inviando una email a info@simsol.it la restituzione del valore dei canoni pagati fino al momento della richiesta.
9.3 Il loro account verrà immediatamente eliminato e i dati generati fino a quel momento saranno inviati in allegato all’Azienda Cliente.
10.Foro Competente
10.2le parti concordano nel ritenere unico foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere in relazione al presente contratto il Tribunale di Roma.
11.Allegato
11.2Fa parte del presente accordo l’allegato n. 1 (Allegato all’accordo di commercializzazione Simple Card tra Simsol di Stefano Benvenuti e L’azienda cliente relativo al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa italiana sulla privacy).
Per utilizzare i servizi di Loyalty le parti accettano integralmente quanto qui riportato.
Allegato all’accordo di Uso dei servizi di Loyalty tra Simsol e L’azienda cliente relativo al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa italiana sulla privacy.
Informativa agli interessati
Le società che rilasciano carte di fedeltà o attivano campagne di fidelizzazione devono informare in maniera chiara e completa i clienti sull’uso che verrà fatto dei dati che li riguardano, tenendo conto delle diverse finalità perseguite. L’informativa al cliente deve essere chiaramente evidenziata all’interno dei moduli di sottoscrizione ed essere agevolmente individuabile rispetto alle altre clausole del regolamento relativo all’attività di fidelizzazione. In particolare, deve essere posta in evidenza l’eventuale attività di profilazione o di marketing evidenziando che, per questi ultimi due usi, il conferimento dei dati e il consenso sono liberi e facoltativi. Non è lecito condizionare l’adesione al programma di fidelizzazione all’espressione del consenso anche per l’uso di dati a scopi di profilazione e marketing.
Dati personali e Fidelity Card
Con il provvedimento 24 febbraio 2005 il Garante della Privacy ha fissato le linee guida per un corretto uso dei dati personali dei clienti da parte delle società che rilasciano le cosiddette “fidelity card”.
L’azienda cliente può raccogliere attraverso i moduli di compilazione e registrazione solo le informazioni strettamente necessarie per l’attribuzione dei vantaggi collegati alla campagna o campagne create e quelle pertinenti con l’attività dell’azienda. Non è permesso in alcun modo subordinare il rilascio della tessera o la partecipazione alla campagna a richieste di informazioni superflue, come quelle legate alla composizione del nucleo familiare del consumatore o sulle sue abitudini di vita. Inoltre, non è lecito fare attività di profilazione con i dati raccolti o sfruttarli a scopi di marketing o per ricerche di mercato, se non dopo consenso esplicito. Ciò infatti è possibile solo dietro esplicita e specifica autorizzazione da parte dell’utente e comunque, i dati raccolti con tale consenso possono essere conservati non oltre due anni se si attivano strumenti di marketing.
Tipi di dati trattabili
L’azienda cliente potrà trattare esclusivamente i dati necessari per attribuire i vantaggi connessi alla partecipazione alla campagna:
- ·dati direttamente correlati all’identificazione dell’intestatario della registrazione;
- ·dati eventualmente relativi al volume e al periodo di spesa globale progressivamente realizzato (senza, cioè, riferimenti di dettaglio ai singoli prodotti). Nel caso in cui L’azienda cliente abbia necessità di trattarli dovrà essere preventivamente autorizzata dal cliente finale.
D.P.R. 430 del 2001
L’azienda cliente è tenuta a comunicare al cliente che il sistema di fidelizzazione è regolamentato dal D.P.R. 430 del 2001 e la responsabilità delle comunicazioni e degli adempimenti fiscali e burocratici, così come previsti dal D.P.R. 430 del 2001 sono sempre a carico del soggetto promotore della campagna di fidelizzazione stessa e nessuna responsabilità per il mancato adempimento potrà essere ascritta a Simsol.
Adesione al “programma di fidelizzazione” e consenso al trattamento
Per ottenere la carta di fidelizzazione e fruire dei relativi vantaggi occorre di regola accettare condizioni generali di contratto predisposte dal titolare del trattamento (di regola, lo stesso emittente della “carta”).
Poiché il trattamento di dati preordinato alla fidelizzazione in senso stretto è “necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato” non è corretto, in questo caso, sollecitare il consenso al trattamento dei dati (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice).
Ogni altra finalità di trattamento (profilazione e ricerche di mercato da un lato; marketing dall’altro) che comporti l’identificabilità degli interessati necessita, invece, del loro consenso specifico, informato e distinto per ciascuna di esse (art. 23 del Codice). Il consenso deve essere quantomeno documentato per iscritto a cura del titolare del trattamento, ovvero reso necessariamente per iscritto dall’interessato nel caso di dati sensibili.
L’eventuale accettazione per iscritto delle clausole del regolamento dell’attività di fidelizzazione deve essere distinta dalle formule utilizzate per ciascuna di queste due manifestazioni di libero consenso. L’adesione all’iniziativa di fidelizzazione non può essere condizionata alla manifestazione di tale consenso.
Non è quindi lecito raccogliere un consenso generale ricorrendo ad una generica dichiarazione, comprendendo anche i casi in cui il consenso non è necessario o a prescindere dalle finalità perseguite.
Per alcune forme di comunicazione mediante posta elettronica, fax, sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, la necessità del consenso deriva anche da apposite disposizioni in tema di comunicazioni indesiderate o di vendite a distanza, le quali prevedono, altresì, regole particolari per l’offerta di servizi analoghi tramite posta elettronica (art. 130 del Codice; art. 10 d.lg. n. 185/1999). E’ opportuno che copia della documentazione attestante l’informativa fornita e il consenso eventualmente prestato sia rilasciata all’interessato, per consentirgli di verificare in ogni momento le proprie scelte e di modificarle.
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Simsol di Stefano Benvenuti
Via Giuseppe Libetta 15/C cap 00154- Roma P.iVa 12644571007 Cf BNVSFN75D10H501O